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Title of test:
diritto internazionale

Description:
DOMANDE ESAME DIRITTO INTERNAZIONALE

Author:
V.R.
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Creation Date:
02/04/2024

Category:
Open University

Number of questions: 87
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A quando viene comunemente fatta risalire la nascita dell'odierna società internazionale? al 1945 al 1492 al 1815 al 1648.
Nella società internazionale i soggetti primari sono: le organizzazioni internazionali gli individui gli insorti gli Stati.
La soggettività internazionale degli individui: deriva da un approccio ideologico di matrice socialista deriva da un approccio ideologico liberaldemocratico di matrice occidentale è sancita dalla Carta delle Nazioni Unite è unanimemente riconosciuta in dottrina.
Le funzioni di produzione, accertamento ed attuazione coercitiva del diritto: si differenziano tra l'ordinamento interno e quello internazionale esistono solo nell'ordinamento interno non esistono nel diritto internazionale hanno caratteri identici negli ordinamenti interni e nell'ordinamento internazionale.
Con riguardo alle attività di accertamento ed attuazione coercitiva del diritto: non esiste un organo internazionale con giurisdizione universale, cui gli Stati abbiano l'obbligo di sottoporre le proprie controversie gli Stati hanno l'obbligo di risolvere le loro controversie gli Stati non possono scegliere liberamente il procedimento di soluzione delle controversie che ritengono più adeguato gli Stati non possono ricorrere a misure di autotutela.
Analizzando l'ordinamento internazionale può dirsi che: è l'ordinamento giuridico a creare l'insieme dei soggetti riuniti nella società internazionale gli Stati esistono per qualificazione giuridica dell'ordinamento gli Stati preesistono all'ordinamento giuridico gli Stati esistono perché riconosciuti da altri soggetti.
Le organizzazioni internazionali: si sono affrancate in termini di indipendenza dagli Stati membri che le avevano create detengono la sovranità ceduta loro dagli Stati membri sono sovrastrutture giuridiche i cui trattati istitutivi determinano l'esistenza di una serie di rapporti obbligatori fra gli Stati membri sono enti indipendenti di tipo istituzionale o "sovranazionale" .
. Secondo le dottrine del world government, della global governance e dell'international government: la tradizionale nozione di sovranità dello Stato non ha subito mutamenti la società internazionale sarebbe soggetta ad un progressivo processo di istituzionalizzazione per la presenza e l'attività di numerose organizzazioni internazionali il novero dei soggetti internazionali è rimasto invariato gli individui non sono da ricomprendere tra i soggetti di diritto internazionale .
Il contenuto della sovranità statuale: non è stato alterato dai mutamenti dovuti alla globalizzazione appare del tutto superato si è modificato in ragione degli accresciuti limiti giuridici imposti dal diritto internazionale alla libertà di agire dello Stato è mutato in quanto lo Stato è attualmente condizionato dal punto di vista politico ed economico dalla società internazionale.
I termini monismo e dualismo sono utilizzati con riguardo: a due diverse concezioni dei rapporti tra un'Organizzazione internazionale ed i suoi Stati membri a due diverse concezioni dei rapporti tra le Nazioni Unite e l'Unione europea a due diverse concezioni dei rapporti tra ordinamento dello Stato ed ordinamento internazionale a due diverse concezioni dei rapporti tra Governo e Parlamento.
Per la concezione dualista il diritto internazionale e il diritto dello Stato sono: sistemi giuridici distinti, distinguibili e diversi sistemi giuridici affini, in cui i processi autoritativi e normativi sono dovuti ad una medesima volontà un unicum normativo in cui le antinomie rappresentano delle patologie da eliminare parte di un unico sistema giuridico in cui il diritto internazionale prevale sul diritto interno o viceversa.
La concezione monista ritiene che il diritto internazionale e il diritto dello Stato siano: ordinamenti originari ed autonomi sistemi giuridici distinti, distinguibili e diversi parte di un unico sistema giuridico in cui il diritto internazionale prevale sul diritto interno o viceversa ordinamenti pienamente efficaci, validi e indifferenti rispetto all'altro nell'ambito della propria sfera di applicazion.
I soggetti di diritto internazionale, in termini qualitativi: sono gerarchicamente diversi sono diversi perché il numero di norme di cui sono destinatari differisce tra l'uno e l'altro sono uguali allorché il numero di norme di cui sono destinatari corrisponde sono sempre tutti uguali, anche quando il numero di norme di cui sono destinatari differisce tra l'uno e l'altro.
Per chi intende il soggetto come ente-territoriale: la soggettività è svincolata dal controllo territoriale la sovranità non è considerata quale requisito necessario della soggettività dell'ente l'indipendenza dipende dalla capacità di controllare in modo esclusivo un territorio ivi esercitando lo ius excludendi alios l'ente indipendente non è anche sovrano sul proprio territorio.
Per chi intende il soggetto come ente-potenza: la sovranità è considerata quale requisito necessario della soggettività dell'ente l'ente indipendente rappresenta, sul proprio territorio, la più alta istanza politica e giuridica per la popolazione la sovranità, intesa come controllo esclusivo su un territorio, non viene considerata quale prova dell'indipendenza dell'ente l'ente indipendente è anche sovrano sul proprio territorio.
Quello tra Movimento di Liberazione Nazionale e Stato coloniale, straniero o razzista è: una guerra di liberazione nazionale un conflitto armato internazionale dinanzi al quale gli Stati terzi hanno l'obbligo di non intervento un conflitto armato non-internazionale dinanzi al quale gli Stati terzi sono legittimati a fornire sostegno al Movimento di Liberazione Nazionale un conflitto armato non-internazionale dinanzi al quale gli Stati terzi hanno l'obbligo di non intervento.
Con riguardo alla soggettività internazionale della Santa Sede, secondo la teoria del doppio soggetto: vi è attualmente un duplice soggetto, temporale (lo Stato Città del Vaticano) e spirituale (la Santa Sede) nel periodo compreso tra il 1870 ed il 1929 vi è stato un duplice soggetto, temporale (lo Stato Città del Vaticano) e spirituale (la Santa Sede) l'ente-soggetto statuale che esercita il potere temporale è la Santa Sede lo Stato Città del Vaticano è un soggetto sui generis la cui soggettività internazionale è limitata alle questioni religiose.
La teoria istituzionalista: riconosce la soggettività delle organizzazioni internazionali sulla base della ritenuta effettiva indipendenza dagli Stati membri è ormai abbandonata non riconosce la soggettività delle organizzazioni internazionali riconosce la soggettività delle organizzazioni internazionali sulla base dell'espressa previsione dei trattati istitutivi.
La teoria contrattualista: riconosce la soggettività delle organizzazioni internazionali solo sulla base della destinatarietà di norme riconosce la soggettività delle organizzazioni internazionali sulla base della ritenuta effettiva indipendenza dagli Stati membri è attualmente la più seguita riconosce la soggettività delle organizzazioni internazionali sulla base dell'espressa previsione dei trattati istitutivi .
Il principio di autodeterminazione dei popoli è richiamato dalla Carta dell'ONU agli articoli: art. 2, par. 4 e art. 50 art 1, par. 2 e art. 50 art 1, par. 2 e art. 55 art. 2, par. 4 e art. 55 .
Attualmente si annoverano ancora territori non autonomi sotto amministrazione di: Gran Bretagna, Stati Uniti, Russia e Cina Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia e Nuova Zelanda Gran Bretagna, Francia, Spagna e Portogallo Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia e Russia.
Il diritto all'autodeterminazione interna è sancito dal Patto sui diritti civili e politici del 1966 all'articolo: 2, par. 4 27 1, par. 2 55.
Con l'Advisory Opinion del 22 luglio 2010 la Corte Internazionale di Giustizia si è pronunciata: sulla legittimità o meno della dichiarazione di indipendenza del Québec dal Canada sulla legittimità o meno della dichiarazione di indipendenza del Montenegro dalla Serbia sulla legittimità o meno della dichiarazione di indipendenza della Catalogna dalla Spagna sulla legittimità o meno della dichiarazione di indipendenza del Kosovo dalla Serbia .
l Kosovo ha dichiarato la sua indipendenza: nel 2012 nel 2003 nel 1999 nel 2008.
Il Kosovo ha dichiarato la sua indipendenza: dal Montenegro dalla Bosnia-Erzegovina dalla Serbia dall'Albania.
Nel sistema delle fonti di diritto internazionale, le norme particolari consistono in: trattati norme contenute negli atti delle organizzazioni internazionali principi consuetudini.
Nel sistema delle fonti di diritto internazionale, le norme generali consistono in: trattati principi e consuetudini norme convenzionali norme contenute negli atti delle organizzazioni internazional.
Ai sensi dell'art. 38 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati: una norma di un trattato non può diventare anche una norma generale di contenuto identico una norma di un trattato può diventare anche una norma generale di contenuto identico una norma generale ed una norma di un trattato non possono avere il medesimo contenuto una norma generale può diventare anche una norma di un trattato di contenuto identico.
In caso di antinomia tra norme internazionali si applicano: il criterio della successione delle norme nel tempo ed il criterio di specialità il criterio di specialità ed il criterio gerarchico il criterio cronologico ed il criterio della competenza il criterio della competenza ed il criterio della successione delle norme nel tempo.
Nel caso Al-Jedda la Corte di Strasburgo ritenne che: l'adempimento degli obblighi imposti da una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza esime lo Stato dal rispetto dei diritti umani l'inadempimento degli obblighi imposti da una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza esime lo Stato dal rispetto dei diritti umani l'adempimento degli obblighi imposti da una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza non esime lo Stato dal rispetto dei diritti umani l'inadempimento degli obblighi imposti da una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza non esime lo Stato dal rispetto dei diritti umani.
Ai sensi dell'articolo 64 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969: in caso di sopravvenienza di una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che sia in conflitto con tale norma è nullo e si estingue in caso di sopravvenienza di un nuovo trattato, qualsiasi norma imperativa di diritto internazionale generale esistente che sia in conflitto con tale trattato è annullabile in caso di sopravvenienza di un nuovo trattato, qualsiasi norma imperativa di diritto internazionale generale esistente che sia in conflitto con tale trattato è nulla e si estingue in caso di sopravvenienza di una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che sia in conflitto con tale norma è annullabile.
Ai sensi dell'articolo 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969: è annullabile qualsiasi trattato che, al momento della sua entrata in vigore, è in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale è nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale è annullabile qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale è nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua entrata in vigore, è in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale.
In caso di inadempimento di obblighi bilaterali: tali obblighi sono esigibili, quando erga omnes, dalla generalità degli altri Stati tali obblighi sono esigibili da tutti gli Stati operanti uti universi per conto della Comunità internazionale ciascuno Stato ha titolo per agire in nome e per conto dello Stato leso solo lo Stato cui era dovuto il rispetto dell'obbligo avrà titolo giuridico per invocare la responsabilità internazionale dello Stato inadempiente.
Tra gli atti unilaterali non vi sono: la richiesta la denuncia la dichiarazione la rinuncia.
Quale tra i seguenti atti non rientra nella categoria degli atti unilaterali per il diritto internazionale? la protesta il riconoscimento la partecipazione la promessa.
Secondo le dottrine consensualistiche: va rifiutato l'approccio volontaristico le norme generali vincolano solo gli Stati che le abbiano accettate o riconosciute le norme generali vincolano tutti gli Stati la volontà normativa del gruppo può imporsi sul singolo membro dissenzient.
Il fondamento di obbligatorietà di tutte le norme internazionali si ritrova in due principi formali sulla produzione normativa: pacta sunt servanda e par in parem non habet iurisdictionem consuetudo est servanda e ne bis in idem consuetudo est servanda e pacta sunt servanda consuetudo est servanda e par in parem non habet iurisdictionem.
Secondo quanto chiarito dalla Corte internazionale di Giustizia nel caso North Sea: gli atti internazionali nel settore del cerimoniale o del protocollo sono motivati da un senso di dovere giuridico è la qualificazione che distingue i comportamenti idonei alla creazione di norme da tutti gli altri non è necessario che l'elemento soggettivo sia qualificato per contribuire alla formazione della norma generale consuetudinaria la frequenza, od anche il carattere abituale degli atti, è sufficiente per la creazione della consuetudine.
L'elemento soggettivo della consuetudine è: l'opinio iuris sive necessitatis la diuturnitas o usus dato dalla ripetizione saltuaria di un comportamento da parte della generalità degli Stati dato dalla ripetizione costante ed uniforme di un comportamento da parte della generalità degli Stati.
L'elemento oggettivo della consuetudine è: dato dalla ripetizione saltuaria di un comportamento da parte della generalità degli Stati dato dal convincimento dello Stato che il comportamento sia giuridicamente doveroso e quindi obbligatorio la diuturnitas o usus l'opinio iuris sive necessitatis.
La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 non si applica: ai trattati istitutivi di organizzazioni internazionali ai trattati adottati in seno alle organizzazioni internazionali ai trattati conclusi in forma orale ai trattati bilaterali.
Una definizione di "trattato" è data dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, all'articolo: art. 2, lett. a art 38 art. 3 art. 2, par. 4.
Per norme particolari si intendono: quelle norme che si ritrovano delle consuetudini internazionali quelle norme che si ritrovano nei trattati quelle norme che hanno come destinatario una persona giuridica quelle norme che hanno come destinatario una persona fisica.
Ai sensi dell'art. 8 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, l'atto compiuto dalla persona priva del potere di rappresentanza: produce effetti giuridici che cessano al momento della denuncia da parte dello Stato è annullabile non produce mai effetti giuridici non produce effetti giuridici salva la conferma successiva dell'atto da parte dello Stato.
La presentazione dei pieni poteri non è necessaria quando alla formazione del trattato partecipino determinate categorie di persone, tra le quali non vi sono: Capi di Stato e di Governo comandanti supremi quando negoziano e concludono trattati sul divieto di particolari categorie di armi capi di missione diplomatica rappresentanti accreditati alle conferenze internazionali o presso le organizzazioni internazionali.
Con riguardo alla procedura di formazione del trattato: non sono ravvisabili procedure tipiche nella prassi gli Stati sono obbligati ad esprimere il loro consenso in uno dei seguenti modi: ratifica, accettazione, approvazione o adesione esiste una procedura obbligatoria nel diritto internazionale vige il principio di libertà di forma.
Nella forma semplificata l'espressione del consenso di uno Stato ad essere vincolato dal trattato può manifestarsi attraverso: la firma e l'accettazione l'approvazione e lo scambio di strumenti costituenti il trattato la firma e lo scambio di strumenti costituenti il trattato la firma e la ratifica.
Le forme solenni sono: riserva, accettazione, adesione, accessione ratifica, accettazione, adesione, accessione ratifica, accettazione, approvazione, adesione riserva, ratifica, accettazione, approvazione.
Alla firma può essere attribuito il valore di manifestazione del consenso ad essere vincolati in determinati casi previsti dall'art. 12 della Convenzione di Vienna del 1969, tra i quali non vi è: se risulta altrimenti che gli Stati partecipanti alla negoziazione avevano concordato che la firma avrebbe avuto questo effetto se l'intenzione dello Stato di attribuire questo effetto alla firma risulta dai pieni poteri del suo rappresentante o è stata espressa nel corso della negoziazione se il trattato lo prevede se la firma ha valore di autenticazione del testo.
L'accordo di modificazione del trattato è autorizzato dall'art. 41, par. 1, della Convenzione di Vienna del 1969 in determinate ipotesi, tra le quali non vi è: se, nel silenzio del trattato, comunque non pregiudica il godimento da parte delle altre parti dei loro diritti in base al trattato, né l'adempimento dei loro obblighi se è espressamente previsto dal trattato se la modificazione non è incompatibile con la realizzazione dell'oggetto e dello scopo del trattato nel suo complesso se gli Stati parte all'accordo di modificazione hanno notificato agli altri Stati parte la loro intenzione di concludere tale accordo.
La riserva non può essere apposta al trattato se: il trattato non indica come possibili solo alcune riserve, vietando tutte quelle diverse il trattato lo proibisce la riserva non è incompatibile con l'oggetto o lo scopo del trattato la riserva può essere sempre apposta al trattato.
Sono cause di nullità del trattato: l'errore la violenza esercitata sul rappresentante dello Stato il dolo la corruzione del rappresentante dello Stato.
Conseguenze della nullità: gli atti che lo Stato il cui consenso è stato viziato ha posto in essere in buona fede prima di invocare il vizio possono essere ritenuti validi e produttivi di effetti giuridici le cause di nullità possono essere sanate dallo Stato leso attraverso l'acquiescenza o un'espressa manifestazione di volontà la nullità investe l'intero trattato le cause di nullità possono investire solo alcune clausole del trattato.
Conseguenze dell'annullabilità: le disposizioni del trattato non hanno valore giuridico le cause di annullabilità possono essere invocate solo dallo Stato leso qualsiasi Stato parte al trattato può invocarne l'annullabilità l'eventuale acquiescenza degli Stati parte non può sanare il trattato.
Sono cause di annullabilità del trattato: la violenza esercitata direttamente sullo Stato mediante la minaccia o l'uso della forza la violenza esercitata sul rappresentante dello Stato la corruzione del rappresentante dello Stato il contrasto del trattato con norme imperative del diritto internazionale generale.
Con riguardo alla successione tra Stati nei trattati, il principio della non automatica operatività dei fenomeni successori vede delle eccezioni per: i trattati localizzabili ed i trattati che regolano i confini internazionali i trattati in materia di diritti umani ed i trattati che regolano i confini internazionali i trattati in materia di diritti umani i trattati in materia di diritti umani ed i trattati localizzabili.
Nei procedimenti giudiziali è corretto usare i termini: giurisdizione arbitrato arbitro lodo.
Nei procedimenti arbitrali è corretto usare i termini: lodo giurisdizione giudice sentenza .
I mezzi non diplomatici di risoluzione delle controversie internazionali sono: mediazione ed arbitrato negoziato ed arbitrato commissioni di inchiesta e regolamento giudiziario arbitrato e regolamento giudiziario.
Tra i mezzi pacifici diplomatici di risoluzione delle controversie internazionali non vi è: la conciliazione i buoni uffici l'arbitrato la mediazione.
I mezzi pacifici di risoluzione delle controversie internazionali si distinguono in: giudiziali ed arbitrali diplomatici e negoziali diplomatici e giudiziali diplomatici ed arbitrali.
Con riguardo ai mezzi pacifici non diplomatici di risoluzione delle controversie, le principali istanze decisorie permanenti sono: la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte internazionale di giustizia la Corte permanente di arbitrato e la Corte internazionale di giustizia la Corte internazionale di giustizia e la Corte penale internazionale la Corte permanente di arbitrato e la Corte di giustizia dell'Unione europea.
I mezzi non pacifici di risoluzione delle controversie internazionali: sono necessariamente mezzi non coercitivi possono richiedere l'uso della forza armata oppure non richiederlo sono necessariamente mezzi coercitivi richiedono necessariamente l'uso della forza armata.
Quale tra i seguenti tipologie di ostilità non può essere definito un conflitto armato internazionale? ostilità tra un movimento di liberazione nazionale e lo Stato coloniale ostilità tra due o più Stati ostilità tra un movimento di liberazione nazionale e lo Stato straniero insurrezione.
I conflitti armati internazionali sono previsti e disciplinati da: Capitolo VI della Carta delle Nazioni Unite articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 art. 2, co. 1-2, comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 Secondo Protocollo addizionale del 1977 alle Convenzioni di Ginevra.
I conflitti armati non-internazionali sono previsti e disciplinati da: articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 Primo Protocollo addizionale del 1977 alle Convenzioni di Ginevra Capitolo VI della Carta delle Nazioni Unite art. 2, co. 1-2, comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949.
Quale tra i seguenti tipologie di ostilità non rientra tra i conflitti armati non-internazionali? ribellione insurrezione ostilità tra un movimento di liberazione nazionale e lo Stato coloniale conflitto armato interno guerra civile.
Non sono considerati combattenti legittimi ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, del Protocollo I: i civili i membri dei movimenti di resistenza (partigiani) i membri delle milizie o dei corpi volontari gli abitanti di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi delle forze armate nemiche, prendano spontaneamente le armi per combattere.
Il secondo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra amplia l'ambito di applicazione rispetto a quello garantito dall'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra definisce con maggiore precisione l'ambito di applicazione delle Convenzioni amplia il novero delle disposizioni applicabili alle vittime dei conflitti armati internazionali estende ai conflitti armati internazionali alcune disposizioni già applicabili a quelli non-internazionali.
Il secondo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra fu adottato nel 2006 nel 1977 nel 1949 nel 1945.
Il generale divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali trovò consacrazione: nell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 nell'art. 4, par. 2, della Carta delle Nazioni Unite nell'art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite nell'art. 2, co. 1-2, comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949.
Da quale disposizione della Carta dell'ONU è sancito l'obbligo in capo agli Stati di «risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo»? art. 2, par. 3 art. 39 art. 2, par. 4 art. 1.
Gli «atti di aggressione» di cui all'art. 3 della Risoluzione 3314 (29) del 14 dicembre 1974 dell'Assemblea generale non ricomprendono: l'attacco di terra, di mare o d'aria da parte delle forze armate di uno Stato nei confronti di un altro Stato il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte di un movimento di liberazione nazionale il fatto che uno Stato metta a disposizione di un altro Stato il proprio territorio per perpetrare un'aggressione armata l'invio, da parte o per conto di uno Stato, di bande armate, gruppi, forze irregolari e mercenari che realizzino azioni armate contro un altro Stato.
Le misure indicate dall'art. 40 della Carta dell'ONU: non possono essere oggetto di raccomandazione hanno carattere provvisorio sono oggetto di una decisione vincolante del Consiglio implicano l'uso della forza.
Le misure implicanti l'uso della forza sono previste: dall'art. 41 della Carta delle Nazioni Unite dall'art. 40 della Carta delle Nazioni Unite dall'art. 39 della Carta delle Nazioni Unite dall'art. 42 della Carta delle Nazioni Unite.
Il sistema previsto dagli artt. 43-47 della Carta delle Nazioni Unite: è rimasto lettera morta ha trovato un'esatta realizzazione del dettato normativo della Carta attraverso l'azione del Comitato di Stato Maggiore ha trovato un'esatta realizzazione del dettato normativo della Carta attraverso le missioni dei Caschi blu ha trovato un'esatta realizzazione del dettato normativo della Carta attraverso l'uso della forza da parte degli Stati membri previa autorizzazione del Consiglio di Sicurezza.
Le misure non implicanti l'uso della forza sono previste: dall'art. 39 della Carta delle Nazioni Unite dall'art. 41 della Carta delle Nazioni Unite dall'art. 42 della Carta delle Nazioni Unite dall'art. 40 della Carta delle Nazioni Unite.
Le operazioni di "terza generazione" sono: operazioni di peace-enforcement operazioni di post-conflict peacebuilding operazioni di peacekeeping operazioni di peacebuilding.
Tra le caratteristiche ricorrenti delle missioni di peacekeeping, di peacebuilding e di peace-enforcement non vi è: l'imparzialità della forza multinazionale rispetto alle fazioni in lotta o alle parti in conflitto l'impiego della forza solo per legittima difesa l'essere missioni di interposizione tra le parti in conflitto il consenso delle fazioni e/o parti interessate al dispiegamento della missione sul proprio territorio.
La legittima difesa può essere: sia individuale che collettiva coordinata dal Comitato di Stato Maggiore solo individuale (reagisce lo Stato che subisce l'attacco) solo collettiva (uno o più Stati agiscono in difesa di un altro Stato oggetto di attacco armato.
Quale tra le seguenti non è una circostanza di esclusione dell'illecito? la forza maggiore l'uso della forza coordinata dal Comitato di Stato Maggiore, ex art. 45 della Carta ONU l'estremo pericolo il consenso dell'avente diritto.
La teoria degli obblighi collettivi od erga omnes si è sviluppata a partire dalla sentenza della Corte internazionale di giustizia: Torrey Canyon del 1967 Barcelona Traction del 1970 Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo, 2010 Secession of Quebec, 1998.
La prassi in materia di intervento umanitario è riconducibile ai tre casi, tra i quali non vi è: l'intervento della Gran Bretagna in Siria nel 2013 le Risoluzioni n. 2170 e n. 2178 (2014) del Consiglio di Sicurezza relative all'uso della forza contro l'ISIS l'intervento NATO del 1999 contro la Serbia-Montenegro la Risoluzione 1973 (2011) del Consiglio di Sicurezza che autorizzò gli Stati a prendere ogni misura necessaria contro il Governo libico.
Ai sensi dell'art. 50, par. 1, del Progetto di articoli del 2001, le contromisure adottate dallo Stato leso non possono violare: gli obblighi derivanti da norme imperative di diritto internazionale generale l'obbligo di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza come espresso dalla Carta delle Nazioni Unite il principio di proporzionalità gli obblighi di carattere umanitario che vietano rappresaglie.
Secondo il dettato del Progetto di articoli del 2001 lo Stato è responsabile anche di determinati comportamenti esorbitanti del proprio organo; tra tali comportamenti non vi è: qualsiasi comportamento di un movimento per l'autodeterminazione di un popolo che si batta contro un governo che viola i diritti fondamentali di una minoranza il comportamento di un movimento insurrezionale che riesca a divenire il nuovo governo dello Stato il comportamento di un privato se e nella misura in cui quello Stato riconosca e adotti il comportamento in questione come proprio il comportamento dell'organo straniero messogli a disposizione se tale organo agisce nell'esercizio di prerogative dell'autorità di governo dello Stato a disposizione del quale è messo.
L'art. 42 del Progetto di articoli individua come Stato leso dall'atto internazionalmente illecito: lo Stato che faccia parte di un gruppo di Stati nel caso in cui la violazione dell'obbligo riguardi tutti gli Stati di quel gruppo qualsiasi Stato nel caso dell'illecito inquinamento dell'alto mare lo Stato cui era dovuto individualmente l'obbligo violato lo Stato che faccia parte di un gruppo di Stati se la violazione dell'obbligo è di natura tale da modificare radicalmente la posizione di quel determinato Stato rispetto al successivo adempimento dell'obbligo.
Ai fini dell'attribuzione della responsabilità internazionale è attribuito all'organizzazione: il comportamento dei suoi organi ed agenti qualunque sia la loro posizione all'interno dell'organizzazione il comportamento dei suoi organi ed agenti di livello dirigenziale il comportamento dei suoi organi ed agenti solo quando agiscono ultra vires il comportamento dei suoi organi ed agenti solo quando eccedono la propria competenza o contravvengono alle istruzioni ricevute.
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